DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 263/2000 - Regolamento recante criteri e modalita' per il trasferimento al Ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T., da assegnare in uso al Ministero delle comunicazioni.

Regolamento recante criteri e modalita' per il trasferimento al Ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T., da assegnare in uso al Ministero delle comunicazioni.

Numero 263 Anno 2000 GU 25.09.2000 Codice 000G0313

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-27;263

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Immobili da trasferire

Comma 2

Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto 6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decretolegge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attivita' istituzionale.


Art. 2

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Comma 1

Ufficio individuato per la consegna

Comma 2

Le operazioni relative alla consegna degli immobili di cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3.


Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti d'uso di cui risultano destinatari, nonche' un'ulteriore verifica degli estremi catastali presso i competenti uffici finanziari.


Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi verbali di consegna.


Art. 3

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Comma 1

Verbali di consegna

Comma 2

I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.


I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate.