Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta', con riferimento alle attivita' di competenza dello Stato.
Nelle attivita' formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attivita' formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attivita' oggetto di formazione.
I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute.
Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.