1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza puo' accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalita' relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione.
2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
3. Per le finalita' di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'osservanza delle norme regolamentari previste dal medesimo articolo e delle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 10-ter. - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per le quali e' autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.