DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 222/2000 - Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.

Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.

Numero 222 Anno 2000 GU 09.08.2000 Codice 000G0266

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Obbligo della licenza e delle abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente

Comma 2

Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.


L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento.


Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.


Art. 2

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Comma 1

Licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

Comma 2

La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi pubblici di informazione al volo, ai sensi del presente decreto, nell'ambito delle specifiche funzioni ed entro i limiti delle abilitazioni di cui agli articoli 4 e 5.


La titolarita' della licenza e' condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.


Art. 3

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Comma 1

Rinnovo della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

Comma 2

La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative abilitazioni o almeno una di esse, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.


Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonche' privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.


Art. 5

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Comma 1

Abilitazioni della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

Comma 2

Ciascuna abilitazione e' annotata sulla licenza ed indica le funzioni autorizzate.


Art. 7

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Comma 1

Rilascio della licenza

Comma 2

La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.


Il conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' subordinato al superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.


L'istruttoria per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.


La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.


Art. 8

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Comma 1

Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

Comma 2

Le abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.


L'estensione delle abilitazioni su altri impianti si conseguono dopo un periodo di tirocinio non inferiore a 35 ore.


Art. 9

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Comma 1

Programma d'esame per il rilascio della licenza

Comma 2

Gli esami per il conseguimento della licenza di addetto al servizio pubblico di informazione al volo comprendono una prova teorica scritta e una prova pratica.


L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicita' delle date degli esami.


Art. 10

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Comma 1

Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

Comma 2

Gli esami comprendono una prova teorica e una pratica.


La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico e delle procedure operative che interessano l'aerodromo e i servizi cui la specifica abilitazione si riferisce.


La prova pratica accerta l'idoneita' del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative utilizzando i sistemi automatizzati e di comunicazione a disposizione per i servizi cui l'abilitazione si riferisce.


Art. 12

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Comma 1

Requisiti psicofisici

Comma 2

Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza.


Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneita', al conseguimento della licenza e delle abilitazioni.


Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.


Art. 13

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Comma 1

Sospensione delle abilitazioni

Comma 2

Le abilitazioni connesse alla licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 per un periodo continuativo superiore ai 180 giorni.


Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni sono altresi' sospese dall'ENAV, per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni gravi ai regolamenti e alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al volo.


Le violazioni e le loro gravita' sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due operatori di servizio informazioni aeronautiche di comprovata esperienza professionale e da un membro addetto al servizio informazioni aeronautiche designato dall'operatore di servizio informazioni aeronautiche oggetto di accertamento.


La sospensione delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e' annotata sulla licenza.


Art. 14

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Comma 1

Reintegrazione delle abilitazioni

Comma 2

Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalita' previste dall'articolo 8.


La reintegrazione delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.


Art. 15

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Comma 1

Decadenza delle abilitazioni

Comma 2

La decadenza della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' disposta al raggiungimento del limite di eta' previsto dalle norme vigenti ovvero per la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12.


La decadenza delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.


Art. 16

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Comma 1

Revoca della licenza

Comma 2

Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche puo' essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.


Art. 17

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Comma 1

Modello di licenza

Comma 2

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' adottato un modello di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche.


Art. 18

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Comma 1

Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

Comma 2

Le certificazioni di addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente provvedimento, sulla base dei criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato d'intesa con il Ministro della difesa.


La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non e' subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).


Art. 19

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, e' attribuita la titolarita' della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validita', di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.


L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sara' disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.