Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento.
Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.