DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 121/2000 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Numero 121 Anno 2000 GU 16.05.2000 Codice 000G0168

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Art. 1

#

Comma 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.


Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna universita', nonche' nelle sedi principali delle singole facolta' e scuole.


Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici gia' quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.


Art. 2

#

Comma 1

La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.


La bandiera nazionale e' alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale.


La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.


Art. 3

#

Comma 1

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita' superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.


Art. 4

#

Comma 1

Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere e' regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.


Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attivita' dei rispettivi uffici.


Le bandiere all'esterno delle scuole e delle universita' statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.


Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o piu' seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.


L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.


Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne e' consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.


Comma 2

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

Art. 5

#

Comma 1

Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.


Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.


Comma 2

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

Art. 6

#

Comma 1

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.


Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.


Art. 7

#

Comma 1

Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimita' della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.


In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.


Comma 2

Capo IV - Disposizioni generali e finali

Art. 8

#

Comma 1

All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.


Art. 9

#

Comma 1

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.


Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.


Art. 10

#

Comma 1

Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.


I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.


Art. 11

#

Comma 1

Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.


Art. 12

#

Comma 1

L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale.