DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999,

Numero 105 Anno 2000 GU 28.04.2000 Codice 000G0144

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-09;105

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.


Art. 2

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Comma 1

Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

Comma 2

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresi', apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validita' di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non e' piu' valida.


Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalita' tecniche indicate dal Ministero medesimo.


Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che e' impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda e' allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validita' di novanta giorni.


Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.


Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Art. 3

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Comma 1

Abrogazioni