Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.
In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.
In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.
A salvaguardia dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.