DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 64/2000 - Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle...

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

Numero 64 Anno 2000 GU 23.03.2000 Codice 000G0102

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-01-27;64

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Interferenze dannose ed integrita' della rete

Comma 2

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.


In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.


In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.


A salvaguardia dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.


Art. 3

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Comma 1

Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

Comma 2

L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.


Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.