Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Contrassegni
Comma 2
Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 3
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.
Art. 4
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.