All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del1a Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z) e' sostituita con la seguente:
"z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
"5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".