1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 1.
O g g e t t o
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
O g g e t t o
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modalita' di riassegnazione
Comma 2
Le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.
Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.
Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilita' delle somme.
Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.