Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche;
2) scienze tecnologiche;
3) scienze dell'ambiente e della vita;
4) scienze della salute;
5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
6) scienze umanistiche e beni culturali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Composizione dei Consigli scientifici nazionali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori universitari
Comma 2
Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori universitari, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il predetto personale inquadrato nei settori scientificodisciplinari afferenti alle aree di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la allegata tabella di corrispondenza n. 1. In relazione alle modifiche dei settori scientificodisciplinari di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato: "Ministro", sentito il CUN. Ai fini dell'elezione valgono le disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste della normativa vigente per l'elezione alle cariche accademiche.
Per ciascuna delle aree di riferimento e' costituito un unico collegio elettorale, che elegge 5 rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Ai fini della proclazione degli eletti e' compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti i tre professori ordinari, il professore associato e il ricercatore che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti in ciascuna categoria prevale il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'.
Art. 3
#Comma 1
Elezioni dei rappresentanti degli enti di ricerca
Comma 2
((1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), l'ettorato attivo e' attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie,))
Per ciascuna delle aree di riferimento e' costituito un unico collegio elettorale che elegge due rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Ai fini della proclamazione degli eletti e' compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti il dirigente di ricerca, ovvero l'astronomo, il geofisico straordinario o ordinario, nonche' il dirigente tecnologo ovvero il ricercatore degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'.
Art. 4
#Comma 1
Ordinanza elettorale
Comma 2
Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalita' di svolgimento delle relative operazioni.
In sede di prima elezione l'ordinanza e' adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Formazione elenchi e presentazione candidature
Comma 2
Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e gli elenchi del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), distinti per ciascuna area scientifica e li invia rispettivamente alle universita', agli enti di ricerca e agli istituti dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 3, comma 1, per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi sono resi pubblici mediante affissione presso le sedi, anche decentrate, delle predette istituzioni ovvero in apposito sito consultabile liberamente per via telematica. Entro i successivi dieci giorni il personale universitario, il personale di ricerca e i ricercatori degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali possono presentare opposizione rispettivamente al rettore e al presidente dell'ente di appartenenza ovvero al Ministro per i beni e le attivita' culturli. Le predette autorita' decisono in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale, e' sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore allo 0,5 per cento del corpo elettorale degli universitari e al 2 per cento del corpo elettorale del personale di ricerca degli enti di ricerca e del personale che svolge attivita' di ricerca negli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, determinati in sede di ordinanza di cui all'articolo 4. La dichiarazione di candidatura deve pervenire, entro il termine suindicato, alla commissione ettorale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. La commissione verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' in relazione alla titolarita' dell'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3 e predispone gli elenchi definitivi dei candidati, che trasmette alle singole sedi perche' ne curino la pubblicita', secondo le modalita' di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Art. 6
#Comma 1
Seggi elettorali
Comma 2
Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore, presso ciascuna sede universitaria, con decreto del presidente dell'ente presso ciascuna istituzione di ricerca e con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali presso gli istituti individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari e per l'elezione dei rappresentanti del personale di ricerca e dei ricercatori degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali relativamente al Consiglio afferente all'area delle scienze umanistiche e beni culturali. Il numero dei seggi e' definito in rapporto al numero degli elettori. I seggi sono costituiti da un presidente e tre scrutatori nominati, fra gli elettori del seggio, dal rettore dell'universita', dal presidente dell'ente di ricerca e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'ufficio elettorale e' assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validita' delle operazioni dell'ufficio e' necessaria la presenza di almeno due componenti e del segretario. In caso di rinuncia di uno dei componenti nel corso delle operazioni, si provvede alla sostituzione.
In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine e un numero di urne pari al numero dei collegi elettorali, per raccogliere le schede votate.
Art. 7
#Comma 1
Schede elettorali
Comma 2
Le schede per le votazioni sono predisposte dalle universita', dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.
Art. 8
#Comma 1
Operazioni di voto
Comma 2
Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
Il voto e' individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo e' sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano piu' di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonche' quelle che non permettono di interpretare la volonta' dell'elettore e quelle su cui e' stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.
Art. 9
#Comma 1
Commissione elettorale
Comma 2
Con decreto del Ministro e' istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'articolo 10. La commissione e' presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario.
La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
Art. 10
#Comma 1
Operazione di spoglio
Comma 2
Le operazioni di spoglio sono pubbliche e del loro inizio e' data tempestiva comunicazione.
La commissione, constatata 1'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarita' delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando.
La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali.
Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3.
Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale.
Art. 12
#Comma 1
Nomina dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia
Comma 2
I componenti eletti dei CSN e i componenti dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, designati ai sensi dell'articolo 11, sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.
Per la sostituzione dei membri eletti sono nominati coloro che seguono nelle graduatorie redatte ai sensi dell'articolo 10 e per la sostituzione dei membri designati si seguono le procedure di cui all'articolo 11.
Art. 13
#Comma 1
Sede e supporto organizzativo dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia
Comma 2
I CSN e l'AST hanno sede presso il MURST, che assicura i necessari servizi di segreteria con le proprie strutture.
Art. 14
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto concernenti l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo sono riferite, rispettivamente, agli astronomi straordinari, ordinari, associati e ricercatori degli osservatori astronomici e astrofisici e ai geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori dell'Osservatorio vesuviano, nonche' al personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e quello in servizio presso i seguenti Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo, Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano.
Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto relative alla organizzazione e all'espletamento delle operazioni elettorali sono riferite agli osservatori astronomici e astrofisici, all'Osservatorio vesuviano, all'ING e al CNR.