DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 377/1999 - Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 377 Anno 1999 GU 28.10.1999 Codice 099G0452

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennita' di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze.


Art. 2

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Comma 1

Competenza

Comma 2

I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennita' di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonche' la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.


Art. 3

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Comma 1

Aggravamento della invalidita' di guerra e accertamento della inabilita' a proficuo lavoro

Comma 2

Le istanze di aggravamento dell'invalidita' di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilita' a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermita' che da' titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilita' del richiedente.


Art. 4

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Comma 1

Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica

Comma 2

La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalita' previste dalla legge.


Art. 5

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Comma 1

Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria

Comma 2

Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza e' presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa e' presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.


Art. 6

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Comma 1

Procedura di revoca

Comma 2

Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari.


La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme gia' percepite.


Art. 7

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Comma 1

R i c o r s i

Comma 2

Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra nonche' contro quelli relativi alle provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z. e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.


La decisione in merito al ricorso gerarchico e' adottata sulla base degli atti in possesso dell'ufficio e della documentazione prodotta dall'interessato, previa acquisizione, ove necessario, del parere della Commissione medica superiore.


Indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra e' sempre ammesso il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica di cui al comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra

Art. 9

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore