L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanita'. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1