DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 283/1999 - Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

Numero 283 Anno 1999 GU 16.08.1999 Codice 099G0358

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine

Comma 2

I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.


Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine

Comma 2

I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali.


In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.


Art. 3

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.


Comma 3

Titolo II - ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 4

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Comma 1

Assemblea degli iscritti

Comma 2

L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attivita' professionale.


Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.


Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.


Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.


Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.


L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.


L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.


Art. 5

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Comma 1

Assemblea per l'approvazione dei conti

Comma 2

L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi e' convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima della data della seduta con facolta' per gli iscritti di prenderne visione.


Art. 6

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Comma 1

Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine

Comma 2

Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.


La seconda convocazione e' fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.


Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.


Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i piu' anziani per iscrizione all'albo.


Art. 7

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Comma 1

Schede elettorali

Comma 2

Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a cio' specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantita' delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti.


Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.


Art. 8

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Comma 1

Seggio elettorale

Comma 2

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.


Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.


Lo scrutatore piu' anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione prevale l'anzianita' di data di nascita.


Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.


Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.


Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.


Art. 9

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Comma 1

Votazioni

Comma 2

Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere.


Non e' ammesso il voto per delega. E', invece, ammesso il voto per corrispondenza.


Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...", e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilita' le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza.
Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrita', apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.


Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza.


Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.


Art. 10

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Comma 1

Chiusura delle operazioni di voto

Comma 2

Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non da' inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.


Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne da' immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non piu' di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.


Art. 11

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Comma 1

Operazioni di scrutinio

Comma 2

Accertata la validita' dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti.


Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 1, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.


Art. 12

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Comma 1

Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche

Comma 2

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.


La riunione del consiglio e' presieduta dal membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro piu' giovane per anzianita' di iscrizione, e in caso di pari anzianita', dal piu' giovane di eta'.


Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.


Art. 13

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Comma 1

Riunioni del consiglio dell'Ordine

Comma 2

Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.


Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.


Il verbale di ogni riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed e' sottoscritto da entrambi.


Art. 14

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Comma 1

Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione

Comma 2

Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale.


Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine.


Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.


Art. 15

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Comma 1

Fusioni di ordini

Comma 2

La fusione di due o piu' ordini di regioni viciniori e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.


I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi.


Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgera' con le modalita' indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.


Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.


Art. 16

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Comma 1

Riunioni e convegni

Comma 2

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine regionale puo' promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.


Comma 3

Titolo III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 17

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Comma 1

Attribuzioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Comma 2

Nell'esercizio delle sue attribuzioni il consiglio dell'Ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attivita' e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.


Art. 18

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Comma 1

Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale

Comma 2

Il consiglio di ogni ordine regionale comunica alla commissione prevista all'articolo 23, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le generalita', il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato o dei candidati eletti, nonche' il numero degli iscritti dell'ordine.


La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'articolo 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.


Art. 19

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Comma 1

Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Comma 2

Le riunioni del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti.


Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13.


Art. 20

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Comma 1

Riunioni e convegni

Comma 2

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'articolo 15 del presente regolamento, puo' organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.


Comma 3

Titolo IV - ISCRIZIONE ALL'ALBO, TRASFERIMENTO CANCELLAZIONE

Art. 21

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Comma 1

Domanda di iscrizione all'albo

Comma 2

La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, e' diretta al consiglio dell'ordine ed e' presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale.


Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.


Art. 22

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Comma 1

Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti

Comma 2

In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni.


Il provvedimento di cancellazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), e' adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti.


Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all'articolo 27, comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo e' conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza.


Il consiglio dell'ordine di provenienza e' tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.


Art. 23

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Comma 1

Reiscrizione

Comma 2

Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c).


Art. 24

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Comma 1

Tessera di riconoscimento

Comma 2

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridicoprofessionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


La tessera, munita di fotografia, reca il timbro a secco del consiglio dell'ordine regionale, e' firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.


Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento. Il professionista e' tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel piu' breve tempo possibile, la tessera precedentemente rilasciatagli.


Art. 25

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Comma 1

Timbro professionale

Comma 2

Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonche' il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Al professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformita' a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2.


Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e puo' richiederne un altro all'ordine presso cui si e' trasferito.


Comma 3

Titolo V - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 26

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Comma 1

Sospensione, cancellazione e radiazione

Comma 2

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione.


Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al piu' presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.


Art. 28

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Comma 1

Esecuzione provvisoria

Comma 2

L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione puo' essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravita' dei fatti o le modalita' o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attivita' professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.


Comma 3

Titolo VI - IMPUGNAZIONI

Art. 29

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Comma 1

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Comma 2

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale e' presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente e' il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.


Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente e' il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente e' il procuratore della Repubblica.


Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i).


Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi e' consentita la proposizione di motivi aggiunti.


Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.


Art. 30

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Comma 1

Trattazione del ricorso

Comma 2

Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, nomina il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.


Art. 32

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Comma 1

Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Comma 2

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.


Comma 3

Titolo VII - ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 33

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Comma 1

Tentativo di conciliazione

Comma 2

Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennita' e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facolta', nel caso in cui il cliente abbia mosso contestazioni all'iscritto in merito all'entita' della parcella, di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.


Art. 34

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Comma 1

Notificazioni e comunicazioni

Comma 2

Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale.


Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i). In caso di mancato recapito per irreperibilita' dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.


Art. 35

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Comma 1

Commissari per la prima formazione degli albi

Comma 2

I magistrati che svolgono funzioni presso gli uffici giudiziari avanti ai quali possono essere proposte azioni relative alla formazione degli albi, non possono essere nominati commissari ai sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.


Art. 36

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Comma 1

Prima formazione dell'albo

Comma 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'albo, indirizzandola al commissario presso il tribunale del capoluogo di regione.


Per le modalita' di presentazione ed il contenuto della domanda si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere a) e c), e 4.


Art. 37

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Comma 1

Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali

Comma 2

In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.


Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini.