Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonche' delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque.
Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.