DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 201/1999 - Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale...

Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato.

Numero 201 Anno 1999 GU 25.06.1999 Codice 099G0281

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Ricompense al valor militare, al valor civile al merito civile ed onorificenze

Comma 2

Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato secondo la normativa vigente in materia.


Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.


Art. 3

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Comma 1

Encomio solenne

Comma 2

L'encomio solenne e' conferito dal Ministro per le politiche agricole al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa.


Art. 4

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Comma 1

Ricompense per lodevole comportamento

Comma 2

Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.


L'encomio e' conferito dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato al dipendente che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.


La lode e' conferita dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato come riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacita' professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti di istituto.


Art. 5

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Comma 1

Distintivi d'onore e di specialita'

Comma 2

Al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore per meriti di servizio e distintivi di specialita'.


Con decreto del Ministro per le politiche agricole si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi ed a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.


Art. 6

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Comma 1

Criteri per la concessione dei riconoscimenti

Comma 2

Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabiliti i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio, nonche' le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.


Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale dello Stato all'atto del collocamento a riposo.


Art. 7

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Comma 1

Premi in denaro

Comma 2

Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, puo' essere concesso un premio in denaro ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato.


Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste dai precedenti articoli.


Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'articolo 1.


Art. 8

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Comma 1

Promozione per merito straordinario

Comma 2

Al personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, nonche' degli ispettori, ad eccezione di quello con qualifica di sovrintendente capo ispettore superiore, puo' essere conferita per merito straordinario la promozione alla qualifica superiore nei casi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.


Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e di ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono attribuiti tre scatti stipendiali.


Le promozioni di cui al comma 1 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, al personale interessato possono essere attribuiti tre scatti stipendiali. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione con la decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti stessi.


Art. 9

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Comma 1

Annotazioni matricolari

Comma 2

Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotato sullo stato matricolare, con esclusione del provvedimento con cui e' attribuito il premio in denaro che e' inserito nel fascicolo personale e valutato ai fini della compilazione del rapporto informativo.


Al personale del Corpo forestale dello Stato e' rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialita' attribuiti ai sensi del presente regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Proposte per le ricompense

Comma 2

Le segnalazioni sono indirizzate al direttore generale del Corpo forestale dello Stato e, sotto forma di proposta, sono sottoposte al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 10, e successivamente inoltrate al consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, il quale delibera in merito.


La segnalazione e la proposta devono essere entrambe corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.


La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attivita' cui la stessa fa riferimento.


La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.


Art. 11

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Comma 1

Commissione per le ricompense

Comma 2

Con proprio decreto, il Ministro per le politiche agricole definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, dei rappresentanti sindacali di cui al comma 1, lettera d), tenendo conto del grado di rappresentativita' delle stesse, come risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale dell'amministrazione.


La commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato si avvale della collaborazione di una segreteria, al cui funzionamento provvedera' l'amministrazione, composta da un contingente di personale non superiore a tre unita', alla quale viene preposto un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore alla settima.


Le spese di missione per lo svolgimento dell'attivita' della commissione e della segreteria sono a carico dell'amministrazione centrale del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.