L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Personale
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordinamento generale
Comma 2
La linea gerarchica territoriale e' formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.
Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.
Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economicofinanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.
La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita nell'allegata tabella A.
Art. 4
#Comma 1
Consiglio superiore della Guardia di finanza
Comma 2
Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.
Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, e' composto dai ((generali di corpo d'armata)) in servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Il comandante generale ha facolta' di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.
Art. 5
#Comma 1
Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale
Comma 2
I comandi interregionali sono retti da un ((generale di corpo d'armata)) e hanno alle dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.
I comandi regionali sono retti da ((un generale di divisione o da)) un generale di brigata o da ((. . .)) e sono costituiti, di norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o piu' centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
I comandi provinciali sono retti da ((generale di brigata o ufficiale superiore)) e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socioeconomica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.
Art. 6
#Comma 1
Comandi e organi dei reparti speciali
Comma 2
Il comando dei reparti speciali e' retto da un ((generale di corpo d'armata)) e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.
Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.
Art. 7
#Comma 1
Ispettorato per gli istituti di istruzione
Comma 2
Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un ((generale di divisione o di brigata)).
Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o piu' scuole allievi finanzieri.
Art. 8
#Comma 1
Comandi e reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo
Comma 2
I comandi ed i reparti con funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo hanno rango variabile e sono costituiti per soddisfare le esigenze di uno o piu' comandi ovvero di aree territoriali determinate.
Art. 9
#Comma 1
Rapporti con il Ministro delle finanze
Comma 2
In applicazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il comandante generale della Guardia di finanza comunica, tempestivamente, al Ministro delle finanze l'adozione di ciascuna determinazione di cui al comma 4 del precedente articolo 2.
I poteri organizzativi di cui al presente regolamento sono esercitati nell'ambito e con l'osservanza delle direttive del Ministro delle finanze emanate ai sensi degli articoli 3 e 14 del dereto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita' di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 10
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonche' ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento.