DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Numero 502 Anno 1998 GU 01.02.1999 Codice 099G0050

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Pane parzialmente cotto

Comma 2

Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresi' su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.


Art. 2

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Comma 1

Denominazioni di vendita specifiche

Comma 2

Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati e' denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; gli sfarinati utilizzati figurano nell'elenco degli ingredienti.


Art. 3

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Comma 1

A g g i u n t e

Comma 2

1. Nella produzione del pane e' consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:
a) farine di cereali maltati;
b) estratti di malto;
c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;
d) paste acide essiccate, purche' prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21;
e) farine pregelatinizzate di frumento;
f) glutine;
g) amidi alimentari;
h) zuccheri.
2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantita' inferiori a quelle previste dall'articolo 4.


Art. 4

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Comma 1

Ingredienti particolari

Comma 2

Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dall'articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.


Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.


Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.


Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.


Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, e' designato con la sola parola strutto.


Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.


Art. 5

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Comma 1

U m i d i t a'

Comma 2

Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonche' ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui all'articolo 4, si applicano le percentuali di umidita' di cui all'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento.


In deroga a quanto previsto dal comma 1 e' consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidita' non superiore al 44 per cento.


Art. 6

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Comma 1

G r i s s i n i

Comma 2

E' denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.


Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.


Art. 7

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Comma 1

Trasporto del pane

Art. 8

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Comma 1

L i e v i t o

Comma 2

Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidita' non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.


La crema di lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidita' non superiore all'80 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.


Art. 9

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Comma 1

Mutuo riconoscimento

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.


Art. 11

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Comma 1

Norme transitorie