DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma

Numero 453 Anno 1998 GU 29.12.1998 Codice 098G0501

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Incarichi di componente del nucleo

Comma 2

L'incarico di componente del nucleo e' di regola a tempo pieno.
Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, puo' essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.


L'incarico di componente del nucleo puo' essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilita' relative alla quiescenza.


Art. 3

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Comma 1

Responsabili delle unita' operative

Comma 2

Il responsabile delle unita' operative e' nominato dal capo del Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unita' ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal capo del Dipartimento.


Art. 4

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Comma 1

Posizione giuridica dei componenti del nucleo

Comma 2

Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.


Al personale dipendente da autorita' indipendenti, da enti pubblici e da societa' da questi controllate, nominato componente del nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.


Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale interessata.


Art. 5

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Comma 1

Personale assistente

Art. 6

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Comma 1

Incarichi di studio e di consulenza

Comma 2

Qualora si verifichi la necessita' di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attivita' di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento puo' conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e universita', nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.


Art. 7

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Comma 1

Relazione annuale