DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione

Numero 439 Anno 1998 GU 21.12.1998 Codice 098G0489

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;439

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina modalita' e termini di approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi di cui all'articolo 2, nonche' delle delibere di approvazione dei piani d'impiego di cui all'articolo 3.


Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le modalita' e i termini di approvazione delle delibere di cui al comma 1, previsti da disposizioni anche di legge, si intendono sostituiti da quelli stabiliti nel presente regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

Comma 2

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimita', con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economicofinanziario.


Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di venti giorni per quelle attinenti le variazioni di bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.


La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.


Le delibere per le quali siano state formulate osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se confermate dall'organo dell'ente competente in base al proprio ordinamento.


Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta.


Art. 3

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Comma 1

Delibere di approvazione dei piani d'impiego

Comma 2

Le delibere adottate, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale concernenti gli annuali piani di impiego dei fondi disponibili sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimita', con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'ente e' tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.


La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.


Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle delibere concernenti l'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per gli alloggi di servizio, adottate dagli enti di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.