Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio dell'isoglucosio, con esclusione di quelli relativi allo zucchero a velo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione e finalita'
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Soppressione di obblighi di tenuta di documenti
Comma 2
E' soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1.
Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonche' le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.
Art. 3
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.