All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avra' inizio a decorrere dal 1 gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.