L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Denominazione di vendita
Comma 2
L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
Art. 3
#Comma 1
Divieti
Comma 2
L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".
Art. 4
#Comma 1
Mutuo riconoscimento
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.
Art. 5
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purche' conformi alle precedenti disposizioni normative.