DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 268/1998 - Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indiriz...

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Numero 268 Anno 1998 GU 07.08.1998 Codice 098G0320

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Competenze

Comma 2

Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.


Art. 2

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Comma 1

Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato EURO

Comma 2

Il Comitato e' composto da non meno di ventiquattro e fino a trenta componenti, escluso il Presidente. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Il Comitato e' convocato dal Presidente o da un suo delegato.


Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa, nonche' l'ordine del giorno della discussione.


La documentazione afferente le questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.


Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.


Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando lo richieda un quinto dei suoi componenti.


Alle riunioni del Comitato assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.


Il Presidente puo' eccezionalmente invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti con particolare e specifica competenza nella materia in discussione.


Il Comitato resta in carica fino a centottanta giorni dopo la cessazione del corso legale della lira.


Art. 4

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attivita' del Comitato.


Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.


Art. 5

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Comma 1

Esecutivo

Comma 2

L'esecutivo e' composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri scelti tra i componenti del Comitato.


I componenti dell'esecutivo sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione del Comitato.


Alle riunioni dell'esecutivo assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.


Si applicano all'esecutivo le modalita' di funzionamento di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2.


L'esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che lo richieda un numero di suoi componenti non inferiore ad un terzo.


Art. 6

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Comma 1

Segretario generale

Comma 2

L'incarico di segretario generale e' conferito, su proposta del Presidente del Comitato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di altra amministrazione dello Stato, nonche' di altre amministrazioni pubbliche ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica qualificazione professionale in relazione ai compiti da svolgere. Il segretario generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria generale.


Art. 7

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Comma 1

Segreteria generale

Comma 2

La segreteria generale ha un organico di venti unita' ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato.


Alla segreteria generale e' assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorita' indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Puo' essere altresi' utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.


Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennita' di comparto o di amministrazione, nonche' altre particolari indennita', restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri".


Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalita', si potra' procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unita' comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.


Art. 8

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Comma 1

Sottocomitati e gruppi di lavoro

Comma 2

Il Comitato puo' costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico.


Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato.


I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati.


Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro e' disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.


Art. 9

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Comma 1

Comitati provinciali per l'EURO e comitati regionali

Comma 2

Il prefetto, quale presidente del CEP, ne determina le modalita' di funzionamento.


Ciascun comitato EURO provinciale, su proposta del presidente, nomina un comitato esecutivo provinciale, composto da non piu' di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra i componenti del CEP. I comitati esecutivi provinciali hanno poteri d'istruttoria, di proposta e di attuazione in relazione alle iniziative di competenza del CEP. Il prefetto assume anche la funzione di presidente del comitato esecutivo provinciale.


I CEP si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il supporto tecnico operativo.


Presso le regioni possono essere costituiti, su iniziativa dei rispettivi organi di Governo, comitati regionali per l'EURO, per l'attuazione a livello regionale, d'intesa con il comitato EURO ed in coerenza con gli indirizzi generali da questo emanati, di iniziative connesse con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale.


Art. 10

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Comma 1

Carattere gratuito delle funzioni

Comma 2

La partecipazione ai lavori del Comitato EURO e dei comitati provinciali e regionali e' gratuita.


Art. 11

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Comma 1

Risorse finanziarie