((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Art. 4
#Comma 1
Procedure contabili
Comma 2
Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresi' individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.
Art. 5
#Comma 1
B i l a n c i o
Comma 2
I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Art. 8
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Art. 9
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.