Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, puo' emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilita' volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I bandi di mobilita' sono finalizzati all'immissione delle unita' di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.
Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia' oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.
Art. 4
#Comma 1
A parita' di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano gia' in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie, le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilita', dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza.
E' consentita la compensazione dei posti tra piu' regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.
Art. 6
#Comma 1
L'inquadramento definitivo del personale interessato nelle qualifiche funzionali dell'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' effettuato sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo posseduto nell'amministrazione di provenienza e a seguito di un corso di formazione cui gli interessati sono tenuti a partecipare.
In caso di mancato superamento del corso gli interessati sono restituiti all'amministrazione di provenienza.
Art. 7
#Comma 1
I corsi di formazione di cui all'articolo 6 sono diretti all'acquisizione della professionalita' propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalita' dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4 tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali possedute dagli interessati.
I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori gia' in servizio.
Al termine di ogni corso e' previsto un colloquio finale di idoneita', il cui esito comporta altresi' l'attribuzione della qualifica ispettiva.
Art. 8
#Comma 1
L'inquadramento economico avviene con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo oltre alla retribuzione individuale di anzianita' costituita da cio' che il dipendente ha maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza.
Le disposizioni del presente regolamento non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato.