DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 233/1998 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 233 Anno 1998 GU 16.07.1998 Codice 098G0280

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

F i n a l i t a'

Comma 2

Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalita' di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.


Il dimensionamento e' altresi' finalizzato al conseguimento degli obiettivi didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunita' educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacita' di apprendimento e di socializzazione.


Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalita' di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.


Art. 2

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Comma 1

P a r a m e t r i

Comma 2

L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle gia' dotate di personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonche' alla sua organizzazione politicoamministrativa.


Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalita' giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.


Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonche' nelle aree geografiche contraddistinte da specificita' etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle localita' sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresi', essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalita' formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.


Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualita' territoriale.


Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la piu' efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonche' tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in localita' distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.


Nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.


Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.


Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sara' attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.


Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalita', funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.


Art. 3

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Comma 1

Piani provinciali di dimensionamento

Comma 2

I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.


Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunita' montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.


Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.


Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.


I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresi', acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.


Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e' approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.


I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilita' del servizio scolastico.


Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.


I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e' abrogato il presente articolo 3.


Art. 4

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Comma 1

Attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia

Comma 2

I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalita' giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.


Agli enti locali e' attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unita' delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalita' giuridica e l'autonomia. Tale competenza e' esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 5

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Comma 1

Organici pluriennali

Comma 2

Le risorse umane necessarie per le finalita' indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.


Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformita' ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.


Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entita' complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.


Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.


Art. 6

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Comma 1

Dotazione finanziaria di istituto

Comma 2

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative e' sentito il parere della conferenza unificata Statoregionicitta' e autonomie locali.


Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.


Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.


Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.


Art. 7

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Comma 1

Esclusioni

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.


Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.


In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazioni