DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132. (24G00204)

Numero 186 Anno 2024 GU 06.12.2024 Codice 24G00204

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi


Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «Agenzie», territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore, in conformita' al presente regolamento.


Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA e dalle Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attivita', di almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre anni, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).


L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata.


Il personale individuato ai sensi dei commi 2 e 3 segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.


La qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia e per mancata partecipazione all'attivita' di controllo senza giustificato motivo o ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3.


L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3.


Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attivita' del personale ispettivo e ogni altra funzione individuata dal presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni.


Art. 2

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Comma 1

Titoli di studio del personale ispettivo

Comma 2

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.


Art. 3

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Comma 1

Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi

Comma 2

Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalita' dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonche' per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.


Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo.


Art. 4

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Comma 1

Competenze del personale ispettivo

Comma 2

Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.


Il personale ispettivo puo' svolgere attivita' ispettive soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento di attivita' di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione di cui all'articolo 3 .


La qualifica di ispettore e' articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attivita' ispettive e' circoscritto al settore di appartenenza.


Art. 5

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Comma 1

Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva


L'attivita' ispettiva e' svolta in conformita' alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonche' ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialita', secondo le modalita' stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle componenti del SNPA.


Per lo svolgimento di ogni attivita' ispettiva l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessita' delle attivita' da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per piu' di un triennio.


Qualora il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne da' comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresi' alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.


Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, l'ISPRA o le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento delle predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.


L'ispettore o il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne da' pronta segnalazione rispettivamente al responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si astiene dall'attivita' fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.


L'avvio dell'attivita' ispettiva e' disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonche' a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalita' di cui all'articolo 7 .


All'avvio dell'attivita' ispettiva provvede il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.


Il responsabile individua uno o piu' ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attivita' ispettiva.


Il personale ispettivo e' munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento e' firmato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.


Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attivita' ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui e' titolare.


Le attivita' ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attivita' ispettiva e di controllo. L'attivita' ispettiva e' coperta da riservatezza.


Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, puo' designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle attivita' ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza. Qualora, nel corso delle attivita' ispettive, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o all'Agenzia. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresi' alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.


Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne da' pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall'attivita' fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.


All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purche' immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attivita' ispettiva.


Delle operazioni e' redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attivita' ispettiva, nonche' dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.


Il personale ispettivo puo' richiedere ai soggetti sottoposti ad attivita' ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.


Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, all'ente di appartenenza.


I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.


Art. 6

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Comma 1

Codice etico

Art. 7

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Comma 1

Modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali


Chiunque, in forma singola o associata, puo' segnalare all'ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali.


Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.


Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, e' fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attivita' di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attivita' ispettive.


Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione ricevuta e' protocollata con modalita' tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.


Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


I dati sulle attivita' di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attivita' del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto e' pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6.


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.


Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attivita' ispettive si svolgono in conformita' alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.


Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.