DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

Numero 83 Anno 2024 GU 20.06.2024 Codice 24G00099

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:42

Art. 2

#

Comma 1

Abilitazione artistica nazionale

Comma 2

L'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione», istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo.


Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attivita' didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.


Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in conformita' ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinate e' allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilita' delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.


Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale e' istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale e' composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2.


Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista e' costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti e' integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere del CNAM. Con le modalita' di cui al presente articolo puo' essere disposta la sostituzione di uno o piu' membri della commissione.


I commissari non possono partecipare contemporaneamente a piu' commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.


Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita', comunque denominate. I commissari che svolgono attivita' di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attivita' didattica per i periodi di attivita' della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attivita' didattica.


Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede.


Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.


Nei casi di incompatibilita' tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 11.


Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualita' di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento e' individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore.


Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalita' informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalita' per garantire la pubblicita' degli atti delle commissioni giudicatrici.


Per il conseguimento dell'abilitazione e' richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonche' di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.


Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento.


Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche' coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.


In caso di accertata impossibilita' di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, e' attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.


Art. 3

#

Comma 1

Programmazione del personale

Comma 2

Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonche' dagli equilibri di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

Ciclo del reclutamento e della mobilita'


Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute.


La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonche' in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6.


Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.


I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilita' del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilita' di cui al comma 5.


Le procedure di mobilita' di cui al comma 5 comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).
Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).


Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilita' di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilita' comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).
Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).


Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilita' e reclutamento di cui ai commi 4 e 5.


Due o piu' istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.


Art. 7

#

Comma 1

Passaggio dei ricercatori alla docenza

Comma 2

Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione e' reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.


Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, puo' negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualita' dell'attivita' di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.


Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilita' di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'articolo 8.


Art. 9

#

Comma 1

Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

Comma 2

Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.


Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. E' escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalita' di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3.


Art. 10

#

Comma 1

Incarichi di insegnamento

Comma 2

In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.


Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non da' luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.


Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonche' di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.


Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.


Art. 11

#

Comma 1

Contratti di ricerca

Comma 2

Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente.


I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o piu' settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso.


I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.


I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attivita' di docenza o di supporto alla didattica.


Art. 12

#

Comma 1

Afferenza artistico-disciplinare

Comma 2

I docenti di ruolo delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.


In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda e' subordinato alla conversione della cattedra di titolarita' del docente interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.


Nell'ambito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilita' possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda e' valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.


Art. 13

#

Comma 1

Professori emeriti e onorari

Comma 2

Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.


Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto e' di almeno venti anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni.


Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto e' di almeno quindici anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni.


I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.


Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche ne' il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.


Art. 14

#

Comma 1

Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

Comma 2

Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita' di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle piu' aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacita' e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del piu' ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.


I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicono la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti.


Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni.


In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 15

#

Comma 1

Pubblicita' dei concorsi AFAM


Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidita' delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.


La piattaforma di cui al comma 1 e' indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare.


Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme gia' in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.


Art. 16

#

Comma 1

Figura a esaurimento di docente bibliotecario

Comma 2

I docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale», inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre alla funzione docente prevista dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale» in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di «bibliografia e biblioteconomia musicale», il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente.
Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia.


Art. 17

#

Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento.


Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.


Il comma 1 dell'articolo 2 si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonche' delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.


In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Ai ricercatori non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza.


Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.


L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca e' subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.


Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarieta' degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, e' adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, e' adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, e' adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.


Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonche' coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 e' reso dal CNAM.


In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025, previo espletamento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.


Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all'articolo 3, comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.


All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».


Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilita' di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3.


L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non e' consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 14.


Il Ministero puo' disporre trasferimenti di unita' di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorita'.


I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali.


Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l'articolo 3, comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo.


Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali.


Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attivita' di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'articolo 10.


Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.


Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.


Art. 19

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.