DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (24G00031)

Numero 231 Anno 2023 GU 29.02.2024 Codice 24G00031

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e definizioni

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32, comma 1-bis, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.


Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.


Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.


Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.


Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.


Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Comma 3

Capo II - I minori stranieri non accompagnati

Art. 3

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Comma 1

Censimento e monitoraggio

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attivita' sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalita' di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12.


Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono inserite all'interno del SIM.


Art. 4

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Comma 1

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati - SIM

Comma 2

Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.


Art. 5

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Comma 1

Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, puo' stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.


I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.


In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'autorita' giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalita' delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua eta' e condizione psicofisica.


Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati e' trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.


Art. 6

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Comma 1

Misure di accompagnamento
verso la maggiore eta'


Al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore eta', il Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, puo' adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore eta'.


Comma 2

Capo III - Il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM

Art. 7

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Comma 1

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati


I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonche' secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


I dati possono essere trattati, nell'ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11.


Il trattamento puo' consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati puo' essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalita' che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.


Art. 9

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Comma 1

Periodo di conservazione dei dati

Comma 2

I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.


Dopo il compimento della maggiore eta', i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.


Art. 10

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Comma 1

Titolare del trattamento dei dati

Art. 11

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Comma 1

Soggetti legittimati all'accesso

Comma 2

Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, puo' comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attivita' relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio' si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore.
Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilita' di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.


Art. 12

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Comma 1

Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza

Comma 2

Gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonche' le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 2, sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.


Comma 3

Capo IV - I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato

Art. 14

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Comma 1

Ingresso dei minori accolti

Comma 2

I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all'attivita' gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.


Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validita' e l'opportunita' dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione e' tempestivamente comunicata al proponente e alle autorita' competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.


La concessione del nulla osta e' subordinata alle informazioni sulla affidabilita' del proponente. Il Ministero puo' richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), localmente gia' realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.


Il Ministero puo' valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'.


Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.


I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.


Art. 15

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Comma 1

Soggiorno dei minori accolti

Comma 2

La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.


Il Ministero puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali

Art. 16

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 17

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Comma 1

Abrogazione