Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Formazione delle terne di candidati). - 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.
3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.».
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Formazione delle terne di candidati
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Gratuita' degli incarichi
Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Gratuita' degli incarichi). - 1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.».
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che e' disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalita' indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono abrogati.