DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (23G00055)

Numero 47 Anno 2023 GU 28.04.2023 Codice 23G00055

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-02-10;47

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, le modalita' e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti, prevede le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e detta la disciplina delle iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge n. 10 del 2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.


Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorita' temporale rispetto a quelle discendenti dall'atto di disposizione di cui alla legge n. 10 del 2020.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di richiesta, trasporto e tempi
di conservazione e utilizzo dei corpi


Il medico che accerta la morte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal fiduciario la notizia della volonta' del disponente, individua il centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello piu' prossimo al luogo dove e' avvenuto il decesso, attraverso l'elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 10 del 2020, e comunica la notizia della morte del disponente al centro di riferimento individuato.


Nel caso in cui il centro di riferimento competente per territorio individuato non e' in grado di poter accogliere il corpo per motivi contingenti connessi all'organizzazione dell'attivita' del centro medesimo, il medico che accerta la morte individua un altro centro di riferimento secondo il criterio di prossimita' di cui al comma 1.


Accertata da parte del centro di riferimento di cui al comma 1, la presenza presso la banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), della dichiarazione di consenso di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del 2020, il responsabile del centro di riferimento inoltra entro le successive quarantotto ore all'Azienda sanitaria locale ove e' avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo e provvede al prelievo del medesimo dandone notizia all'Azienda sanitaria locale di appartenenza del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso autorizza la destinazione del corpo al centro di riferimento richiedente inviando, anche telematicamente, al medesimo centro la copia del certificato necroscopico, della scheda di morte ISTAT e della eventuale documentazione sanitaria relativa all'ultimo ricovero. Resta ferma la possibilita' per il responsabile del centro di riferimento di richiedere alla struttura sanitaria ove e' avvenuto il decesso o al medico di medicina generale ulteriore documentazione sanitaria finalizzata all'adeguato e corretto utilizzo del corpo. Il centro di riferimento e' tenuto a conservare la documentazione relativa all'accertamento di morte e la documentazione sanitaria per un periodo di dieci anni dal decesso del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa ha sede la copia dell'autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali norme regionali, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del corpo presso il centro medesimo, dandone contestualmente comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5.


Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto resta in obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.


Il centro di riferimento che riceve il corpo del disponente deve possedere i requisiti stabiliti con decreto del Ministero della salute ed essere iscritto nell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della legge n. 10 del 2020.


Il centro di riferimento ricevuto il corpo provvede alla identificazione, all'attestazione dello stato del corpo e alla registrazione della relativa documentazione. Il centro di riferimento adotta misure idonee a garantire la tracciabilita' di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione.


Le attivita' dei centri di riferimento che utilizzano il corpo, o i suoi organi o tessuti, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 10 del 2020.


Dopo l'utilizzo, il corpo viene restituito in condizioni dignitose alla famiglia entro il termine di dodici mesi dalla data della consegna. Nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, il centro medesimo provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volonta' in tal senso, ai sensi dell'articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonche' delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove e' avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo.


Art. 5

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Comma 1

Raccordo con l'ordinamento dello stato civile

Comma 2

L'ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all'inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti.


Terminato l'utilizzo del corpo, per l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonche' dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione.


Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la relativa richiesta e' avanzata dai congiunti del disponente all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.


Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.