DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. (22G00156)

Numero 148 Anno 2022 GU 10.10.2022 Codice 22G00156

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata;
b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 59 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

1. All'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri.
L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza;
b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;
c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita':
a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena;
d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri;
e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico.
1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

1. All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni:
a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore;
b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore;
c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».


Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico;
b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere;
c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti;
e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».


Art. 21

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Comma 1

Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico;
b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione;
c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».


Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue:
a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per:
1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini;
2) tutto l'equipaggio;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».


Art. 24

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Comma 1

Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

Comma 2

Dopo l'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i seguenti:
«Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). - 1.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma 4-bis, lettera b), e' consentita alle societa' affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall'autorita' marittima, contenente le informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi lagunari:
a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato;
b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell'ipotesi di falla non e' rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano piu' di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal piu' vicino approdo.
2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.
Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). - 1.
Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' determinato dall'autorita' marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilita', degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non puo' in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' documentato dall'autorita' marittima attraverso il verbale di idoneita' al trasporto passeggeri.
2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell'articolo 60, per quanto applicabile.
3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo:
a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati:
a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine;
b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e' di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri.
5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati:
a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25;
b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione;
c) dalla timoneria;
d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore;
e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area e' calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato;
f) dai mezzi di salvataggio;
g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu' ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50.
6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.».


Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito l'allegato I di cui all'allegato annesso al presente decreto.


Art. 25

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Comma 1

Modifiche all'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 26

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Comma 1

Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 27

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Comma 1

Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione:
a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita':
1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri;
2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi;
b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma;
c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972:
1) obbligatorio per le navi nuove;
2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione.
5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».


Art. 28

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Comma 1

Modifiche all'articolo 112 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 30

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Comma 1

Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar;
c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».


Art. 31

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Comma 1

Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».


Art. 32

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Comma 1

Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.».


Art. 34

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Comma 1

Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».


Art. 35

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Comma 1

Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri;
b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce;
c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico;
d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar;
e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».


Art. 36

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Comma 1

Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento;
b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa.
E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».


Art. 37

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Comma 1

Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo;
b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».


Art. 38

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Comma 1

Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni;
b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi:
1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;
4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta;
5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi;
c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».


Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:
a) un orologio, anche digitale;
b) uno scandaglio a mano;
c) la tabella del codice internazionale dei segnali;
d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».


Art. 41

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Art. 42

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Comma 1

Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente:

«Titolo VII-bis
Stazione radioelettrica per le navi lagunari

Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari.

Capitolo I
Prescrizioni

Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente.
2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente.
3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo.

Capitolo II
Requisiti tecnici e manutenzione

Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). - 1. La stazione radio e' sistemata in modo che:
a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento;
b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti;
c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilita' operativa;
d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse;
e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione radioelettrica.
2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo.
4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua.
Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.
2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva e':
a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento;
b) indipendente e dedicata;
c) di agevole e facile inserzione;
d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare;
e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica;
f) provvista di voltmetro e amperometro.
3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.
Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1.
E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici.
2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici.
3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.
4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell'ente tecnico.

Capitolo III
Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica

Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1.
La stazione radio e' corredata della licenza della stazione radioelettrica.
2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti:
a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica;
b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio;
c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI;
d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la societa' titolare di autorizzazione generale;
e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica.
3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo.
Art. 168-octies (Impianti facoltativi). - 1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'articolo 168-ter.
Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1. L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero.
Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). - 1. Le navi non hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967.
Art. 168-undecies (Applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti.
Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».


Art. 43

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Comma 1

Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza.
1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale.
1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo.
1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».


Art. 44

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Comma 1

Esclusione per le navi lagunari

Art. 45

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Comma 1

Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».


Art. 46

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Comma 1

Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo.
5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».


Art. 47

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Comma 1

Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 48

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Comma 1

Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 49

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Comma 1

Modifiche all'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.».


Art. 50

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Comma 1

Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato dalla societa' armatrice.».


Art. 51

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Comma 1

Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».


Art. 52

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Comma 1

Modifiche all'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 53

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Comma 1

Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».


Art. 54

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Comma 1

Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».


Art. 55

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Comma 1

Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita';
b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1;
c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».


Art. 56

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Comma 1

Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 57

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Comma 1

Modifiche all'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 58

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Comma 1

Modifiche all'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».


Art. 59

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Comma 1

Modifiche all'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo;
c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno;
d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio;
e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse.
5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».


Art. 60

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Comma 1

Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».


Art. 61

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Comma 1

Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

Comma 2

Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente:
«Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».


Art. 62

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Comma 1

Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale;
b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».


Art. 63

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Comma 1

Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza:
a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi.
1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».


Art. 64

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Comma 1

Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo;
b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima;
c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte;
d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave.
Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente;
e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».


Art. 65

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Comma 1

Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Comma 2

All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».


Art. 66

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Comma 1

Modifiche all'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 67

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.