DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'art

Numero 26 Anno 2022 GU 29.03.2022 Codice 22G00033

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-01-27;26

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.


Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.


Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalita' statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Art. 3

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Comma 1

Istituzione del registro

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.


Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, puo' essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Art. 5

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Comma 1

Soggetti obbligati all'accesso
e modalita' di adesione al servizio


Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.


Art. 6

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Comma 1

Costi di accesso al registro

Comma 2

Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice, e' determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.


Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro


Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.


Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piu' numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma 1, lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.


I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.


L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.


Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali e' parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.


Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.


L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro e' riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.


Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, gia' iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facolta' del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.


L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche' delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.


Art. 8

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Comma 1

Modalita' tecniche di funzionamento
e di accesso al registro da parte degli operatori


Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.


Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonche' mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.


Le modalita' di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da' corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.


Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico e' possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.


Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.


Art. 9

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Comma 1

Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali

Comma 2

Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.


L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.


Art. 10

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Comma 1

Obbligo di informativa

Comma 2

Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalita' indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformita' a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.


Art. 11

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Comma 1

Campagne informative per il consumatore

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per le medesime finalita', gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.


Art. 12

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Comma 1

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Comma 2

Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.


Art. 13

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Comma 1

Tutela del contraente

Comma 2

In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazione e disciplina transitoria

Comma 2

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' abrogato a decorrere dalla data di operativita' del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022.


Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione e' presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.


Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.