Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro
Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piu' numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma 1, lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.
I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.
L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali e' parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.
Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.
L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro e' riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.
Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, gia' iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facolta' del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.
L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche' delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.