Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attivita' in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualita' uniformi ottimali per le reti osservative.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Coordinamento dell'attivita'
di meteorologia e climatologia
L'Agenzia coordina le attivita' in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorita' statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
L'Agenzia, per le attivita' di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalita' di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonche' con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attivita' operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento.
Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo cosi' individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attivita' di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro.
Art. 3
#Comma 1
Rapporti con le Forze armate
Comma 2
Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilita', trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche condivise, senza soluzione di continuita', in modo sicuro e tempestivo. Per gli aspetti riguardanti le attivita' di coordinamento degli enti meteo, l'Agenzia stipula con le Forze armate apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, non oltre il termine di 12 mesi dalla nomina del direttore dell'Agenzia.
Art. 4
#Comma 1
Titolarita' dei prodotti meteo-climatici
L'Agenzia e' titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.
I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nel diffondere a livello locale le previsioni, riportano l'emblema dell'Agenzia, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite da questa al fine di consentire una completa informazione al pubblico. L'Agenzia, a questo riguardo, adotta appositi atti per definire la propria strategia di divulgazione e comunicazione.
Art. 5
#Comma 1
Attivita' di ricognizione
In relazione all'esito dell'attivita' di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se gia' dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attivita' di collaborazione.
La ricognizione di cui al comma 1 e' aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.
Art. 6
#Comma 1
Criteri organizzativi
Comma 2
L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
#Comma 1
Il Comitato tecnico-scientifico
Comma 2
Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
Il comitato tecnico-scientifico e' composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.
La partecipazione al comitato tecnico-scientifico e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
Il direttore e' responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 8
#Comma 1
Organismo indipendente di valutazione
Comma 2
L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Art. 9
#Comma 1
Comitato dei garanti
Comma 2
L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati gia' istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.
Art. 10
#Comma 1
Struttura organizzativa
Comma 2
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unita' non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.
L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' incardinato nell'area competente per il personale.
Art. 11
#Comma 1
Personale
Comma 2
La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata nel limite massimo di cinquantadue unita' complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilita' d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, e' competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonche' per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
L'Agenzia si avvale altresi', nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unita' di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 12
#Comma 1
Sistemi di reclutamento
Comma 2
Il reclutamento del personale e' effettuato in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste dalla legge.
Art. 13
#Comma 1
Incarichi dirigenziali
Comma 2
Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare, nei limiti della dotazione organica.
Art. 14
#Comma 1
Convenzioni
Comma 2
L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalita', anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneita' e la qualita' dei prodotti, la partecipazione ad aree di attivita', progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualita' di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico.
L'Agenzia puo' inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purche' non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilita' istituzionali.
Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 15
#Comma 1
Norma di salvaguardia
Comma 2
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 16
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuita' delle attivita' svolte nell'ambito delle rispettive competenze.