Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi compresa la terza prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Valutazione delle prove d'esame
Comma 2
La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.
Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finali e abrogazioni
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13.