Il Comitato promotore e' convocato dal suo presidente. La prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella prima seduta sono definite le modalita' operative di funzionamento del Comitato stesso. Delle riunioni del Comitato promotore e' redatto verbale.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore si avvale di una segreteria tecnica.
Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della segreteria tecnica e il coordinatore, scelti nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attivita' di segreteria amministrativa.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del 2017, l'incarico di componente del Comitato promotore e' onorifico. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria tecnica si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e diffondere all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.
Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017.
Il Comitato promotore provvede alla realizzazione di un sito internet istituzionale, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche esistenti, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicita' delle proprie attivita' e dei relativi atti anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.