L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1.
L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche dei modelli dei certificati medici
Comma 2
Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito da quello allegato al presente regolamento.
I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.