DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061)

Numero 54 Anno 2019 GU 14.06.2019 Codice 19G00061

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-03-28;54

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:11:07

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1.
L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».


Art. 2

#

Comma 1

Modifiche dei modelli dei certificati medici

Art. 3

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.