DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. (18G00164)

Numero 137 Anno 2018 GU 21.12.2018 Codice 18G00164

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-08;137

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

Comma 2

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e' composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi nonche' da tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti.


Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza e' composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente nonche' da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente.


La nomina dei membri dei Consigli di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 2

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al rinnovo degli organi collegiali di cui all'articolo 1.


I componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alle nomine di cui al comma 1.


All'articolo 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, il secondo comma e' abrogato.