DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. (17G00162)

Numero 146 Anno 2017 GU 12.10.2017 Codice 17G00162

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-23;146

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite anche «emittenti».


Art. 2

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Comma 1

Criteri di ripartizione del Fondo

Comma 2

Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.


Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti di ammissione

Comma 2

Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda ((, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda)). In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.


I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attivita' di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.


Art. 5

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Comma 1

Procedura per l'erogazione dei contributi

Comma 2

Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di piu' domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto e' stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017.


Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonche' separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti.


Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonche' dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto.


Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, puo' presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.


Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4.


Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed e' autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.


Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.


Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.


In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo gia' concesso ai sensi dell'articolo 8 e' data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.


Art. 6

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Comma 1

Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi

Comma 2

Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti e' destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi e' destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non puo' ottenere un contributo complessivo di importo piu' elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.


E' riconosciuta, a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, una maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, lettere a) e b), dalle emittenti televisive e radiofoniche che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unita' rispetto all'anno precedente. Detta maggiorazione e' calcolata in misura del 2 per cento per ciascun dipendente e giornalista aggiuntivo. Al fine di salvaguardare l'occupazione e migliorare l'informazione, limitatamente alle emittenti televisive, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), e' riconosciuta per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che negli ultimi tre anni abbiamo effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni di societa' o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale e che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualita' di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale maggiorazione e' riconosciuta a condizione che l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo in relazione al soggetto acquisito.


E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.


Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.


Art. 7

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Comma 1

Emittenti a carattere comunitario

Comma 2

Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entita' delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).


Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.


Art. 8

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Comma 1

Revoca dei contributi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo e' revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio. E' altresi' causa di revoca del contributo il mancato rispetto dell'impegno oggetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b).


La regolarita' contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.


La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.


Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.


Art. 9

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 10

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore e pubblicazione

Comma 2

Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.