DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei traspor

Numero 141 Anno 2017 GU 23.09.2017 Codice 17G00155

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-07-25;141

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneita'»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformita' alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»;
c) al comma 2, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) al comma 3, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

L'articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, e' abrogato.