All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».
Testo vigente
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Comma 2
L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Comma 2
All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, le parole: «sotto condizione sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo l'accertamento».
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni finanziarie e finali
Comma 2
All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.