Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonche' quelli di cui all'articolo 4.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2
#Comma 1
Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Interventi ed opere di lieve entita' soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato
Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita' elencati nell'Allegato «B».
Art. 4
#Comma 1
Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi
Comma 2
La regione e il Ministero danno adeguata pubblicita' sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'Allegato «B».
Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione gia' intervenuti tra Ministero e singole regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni specificative degli interventi
Comma 2
Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».
Art. 6
#Comma 1
Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione
Comma 2
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.
Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla regione interessata e dall'ANCI regionale, e' acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio che ne verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro puo' altresi' richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.
Comma 3
Capo II - Procedimento autorizzatorio semplificato
Art. 7
#Comma 1
Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
Comma 2
Oltre agli interventi di lieve entita' indicati nell'elenco di cui all'Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non piu' di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entita', si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.
L'istanza di rinnovo non e' corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
Art. 8
#Comma 1
Semplificazione documentale
Comma 2
L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entita' e' compilata - anche in modalita' telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato «C» ed e' corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D».
Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, e' descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, e' descritta la compatibilita' del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresi' indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
Per gli interventi di lieve entita' che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresi' specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
Art. 9
#Comma 1
Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
Comma 2
Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita' ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attivita' edilizie.
Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).
In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica e' presentata all'amministrazione procedente.
Art. 10
#Comma 1
Termine per la conclusione del procedimento
Comma 2
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che e' immediatamente comunicato al richiedente.
Art. 11
#Comma 1
Semplificazioni procedimentali
Comma 2
L'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A», ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l'intervento non e' soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
Ove l'intervento o le opere richiedano uno o piu' atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
L'amministrazione procedente valuta la conformita' dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche', eventualmente, la sua compatibilita' con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza e' dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne da' comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinche' sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita' paesaggistica del progetto adeguato e ne da' comunicazione al richiedente.
In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di cio' venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita' del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne da' contestualmente comunicazione all'autorita' procedente.
Il parere del Soprintendente e' obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entita' sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Nel procedimento autorizzatorio semplificato non e' obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
Art. 12
#Comma 1
Semplificazione organizzativa
Comma 2
Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o piu' funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
Art. 13
#Comma 1
Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Comma 3
Capo III - Norme finali
Art. 14
#Comma 1
Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione
Comma 2
L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
Art. 15
#Comma 1
Rinvio a normative di settore
Comma 2
L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato «A» non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attivita' commerciali in area pubblica.
Art. 16
#Comma 1
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Comma 2
Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
Art. 17
#Comma 1
Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Comma 2
Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice. In tali casi l'autorita' preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere.
Non puo' disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.
Art. 18
#Comma 1
Specificazioni e rettificazioni
Comma 2
Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo' apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».
Art. 19
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, e' abrogato.
Art. 20
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.