DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione. (15G00213)

Numero 201 Anno 2015 GU 18.12.2015 Codice 15G00213

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-09-17;201

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale

Comma 2

In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;





 Bacini di traffico




 Aeroporti di interesse nazionale






 Nord Ovest




 Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo






 Nord Est




 Venezia, Verona, Treviso, Trieste






 Centro Nord




 Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona






 Centro Italia




 Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara






 Campania




 Napoli, Salerno






 Mediterraneo/Adriatico




 Bari, Brindisi, Taranto






 Calabria




 Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone






 Sicilia orientale




 Catania, Comiso






 Sicilia occidentale




 Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa






Sardegna




Cagliari, Olbia, Alghero






Nell'ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale, rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della navigazione, i seguenti scali:





 Bacini di traffico




 Aeroporti di particolare rilevanza strategica






 Nord Ovest




 Milano Malpensa, Torino






 Nord Est




 Venezia






 Centro Nord




 Bologna, Pisa /Firenze






 Centro Italia




 Roma Fiumicino






 Campania




 Napoli






 Mediterraneo/Adriatico




 Bari






 Calabria




 Lamezia Terme






 Sicilia orientale




 Catania






 Sicilia occidentale




 Palermo






Sardegna




Cagliari






L'aeroporto di Torino e' considerato di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e Milano, un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest.


Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.


Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8 non si applicano, altresi', per gli aeroporti che garantiscono la continuita' territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre modalita' di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuita'. L'assenza di modalita' alternative adeguate e' verificata dalle strutture competenti delle amministrazioni di cui al comma 8.


I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai sensi del presente decreto, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, ove risulti dalle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mancanza del possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono presentare, nel termine di tre mesi da tali verifiche, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.


In sede di prima applicazione del presente decreto, i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al comma 4 o al comma 7. Gli aeroporti cosi' individuati sono riconosciuti aeroporti di interesse nazionale in conformita' della procedura prevista dall'articolo 698 del codice della navigazione, previa verifica della sussistenza di tali condizioni.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione, con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso di mancata realizzazione, se la stessa e' dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili a responsabilita' dei gestori. In assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere di interesse nazionale.


Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento e' attuato in conformita' alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento e' disciplinato altresi' il regime finanziario dei servizi.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con gli aeroporti piu' vicini, nonche' di consentire alle stesse, in presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 durante tutto il periodo di vigenza del presente decreto.