In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;
Bacini di traffico
Aeroporti di interesse nazionale
Nord Ovest
Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo
Nord Est
Venezia, Verona, Treviso, Trieste
Centro Nord
Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona
Centro Italia
Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara
Campania
Napoli, Salerno
Mediterraneo/Adriatico
Bari, Brindisi, Taranto
Calabria
Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone
Sicilia orientale
Catania, Comiso
Sicilia occidentale
Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa
Sardegna
Cagliari, Olbia, Alghero
Nell'ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale, rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della navigazione, i seguenti scali:
Bacini di traffico
Aeroporti di particolare rilevanza strategica
Nord Ovest
Milano Malpensa, Torino
Nord Est
Venezia
Centro Nord
Bologna, Pisa /Firenze
Centro Italia
Roma Fiumicino
Campania
Napoli
Mediterraneo/Adriatico
Bari
Calabria
Lamezia Terme
Sicilia orientale
Catania
Sicilia occidentale
Palermo
Sardegna
Cagliari
L'aeroporto di Torino e' considerato di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e Milano, un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest.
Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.
Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8 non si applicano, altresi', per gli aeroporti che garantiscono la continuita' territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre modalita' di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuita'. L'assenza di modalita' alternative adeguate e' verificata dalle strutture competenti delle amministrazioni di cui al comma 8.
I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai sensi del presente decreto, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, ove risulti dalle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mancanza del possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono presentare, nel termine di tre mesi da tali verifiche, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.
In sede di prima applicazione del presente decreto, i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al comma 4 o al comma 7. Gli aeroporti cosi' individuati sono riconosciuti aeroporti di interesse nazionale in conformita' della procedura prevista dall'articolo 698 del codice della navigazione, previa verifica della sussistenza di tali condizioni.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione, con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso di mancata realizzazione, se la stessa e' dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili a responsabilita' dei gestori. In assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere di interesse nazionale.
Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento e' attuato in conformita' alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento e' disciplinato altresi' il regime finanziario dei servizi.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con gli aeroporti piu' vicini, nonche' di consentire alle stesse, in presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 durante tutto il periodo di vigenza del presente decreto.