Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per «comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale subentro.
Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.