DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (15G00131)

Numero 118 Anno 2015 GU 06.08.2015 Codice 15G00131

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-06-26;118

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:31

Art. 1

#

Comma 1

Compiti del Comitato interministeriale per gli affari europei

Comma 2

Il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata: «legge».


Il CIAE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.


Il CIAE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attivita' del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della legge, di seguito denominato: «CTV».


Art. 2

#

Comma 1

Funzionamento del CIAE

Comma 2

Il CIAE e' presieduto e convocato, per il tramite della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato.


L'ordine del giorno delle riunioni del CIAE e' stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato.


A norma dell'articolo 2, comma 2, della legge alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.


Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ad ogni altro soggetto competente a rappresentare la posizione italiana in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea e ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.


Art. 3

#

Comma 1

Segreteria del CIAE

Comma 2

Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attivita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato.


Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE e' individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge.


Art. 4

#

Comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006.


All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.