La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/2015, n. 50 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Verifiche e prove periodiche
Comma 2
Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.