Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, come modificate dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oggetti realizzati in conformita' alle norme anteriormente vigenti possono essere commercializzati per ulteriori 12 mesi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002
Comma 2