DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, c

Numero 60 Anno 2014 GU 09.04.2014 Codice 14G00075

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 2

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Comma 1

Composizione e funzionamento dei Comitati

Comma 2

I Comitati - composti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalita' stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.


Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.


Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antimafia e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura e' richiesta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.


Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.


Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti, prevale il voto dei Commissari.


Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.


Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonche' ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.


Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.


All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravita' dei loro riflessi sull'economia. L'informazione puo' consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalita' delle leggi in materia e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonche' in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attivita' relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.


I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).


Art. 4

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Comma 1

Attribuzioni del Commissario

Comma 2

Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.


Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.


Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati.


Art. 5

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Comma 1

Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa

Comma 2

Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.


Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalita' e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6.


Art. 6

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Comma 1

Rapporto concessorio con Consap

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed e' rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'.


La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive.


La concessione stabilisce altresi' le modalita' di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonche' i termini e le modalita' con le quali i Commissari e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d).


Art. 7

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Comma 1

Accesso al Fondo in quota proporzionale

Comma 2

In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi.


Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio.


Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio.


Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.


Comma 3

Titolo II - Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso

Art. 8

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Comma 1

Domanda di accesso al Fondo

Art. 9

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Comma 1

Istruttoria della domanda e termini del procedimento

Comma 2

La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.


Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente.


Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.


Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge stessa.


Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento.


La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 10

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Comma 1

Contenuto e documentazione della domanda

Comma 2

In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.


Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.


Art. 11

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Comma 1

Sospensione del procedimento

Comma 2

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.


Art. 12

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Comma 1

Deliberazione sulla domanda

Comma 2

Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.


Art. 13

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Comma 1

Comunicazione della decisione

Comma 2

La deliberazione di cui all'articolo 12 e' immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6.


Art. 14

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Comma 1

Revoca e riforma

Comma 2

La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.


Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.


Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.


Art. 15

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Comma 1

Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme

Comma 2

La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.


La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.


Art. 16

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Comma 1

Sospensione della ripetizione delle somme

Comma 2

Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.


Comma 3

Titolo III - Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Art. 17

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Comma 1

Termine di presentazione della domanda

Comma 2

La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e' presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive.


Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda e' di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.


Art. 18

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si e' verificato l'evento lesivo ovvero si e' consumato il delitto.


La data di presentazione o di spedizione delle domande e' immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, unitamente alle generalita' del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo


3. La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 19

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Comma 1

Contenuto e documentazione della domanda di elargizione

Comma 2

Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.


Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.


Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.


La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.


Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.


Art. 20

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Comma 1

Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

Comma 2

Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.


Art. 21

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Comma 1

Istruttoria della domanda

Comma 2

Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati.
Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.


Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.


Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato di 30 giorni.


Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.


Art. 22

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Comma 1

Accertamento sanitario

Comma 2

Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata e della diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.


Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.


La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.


La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.


Art. 23

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Comma 1

Deliberazione sulla domanda

Comma 2

Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine puo' avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1.


Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.


Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.


Art. 24

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Comma 1

Provvisionale

Art. 25

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Comma 1

Adozione del decreto

Comma 2

La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.


Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.


Art. 26

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Comma 1

Sospensione e revoca

Comma 2

Le deliberazioni del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi.


Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.


La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e' parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito di tale procedimento.


Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.


Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25.


Art. 27

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Comma 1

Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo

Comma 2

L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed e' corrisposta in una o piu' soluzioni tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.


Il mutuo e' concesso tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.


Il mancato guadagno e' quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non puo' essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.


Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non e' consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.


Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.


Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.


Comma 3

Titolo IV - Tutela delle informazioni

Art. 28

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Comma 1

Riservatezza del procedimento

Comma 2

Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.


Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto e' vietata la pubblicazione. Non e' ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio e' dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformita' alla normativa vigente in materia.


Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonche' le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalita' tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento.


Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.


Comma 3

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

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Comma 1

Abrogazioni