DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (14G00048)

Numero 35 Anno 2014 GU 20.03.2014 Codice 14G00048

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;35

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' di coordinamento


Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente.


Art. 3

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Comma 1

Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta

Comma 2

Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.


Art. 4

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Comma 1

Soggetti tenuti alla notifica

Comma 2

L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.


Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge.


Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.


Art. 5

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Comma 1

Contenuto e validita' della notifica


La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.


Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.


Art. 6

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Comma 1

Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

Comma 2

Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.


La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' l'impossibilita' di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.


L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente da' comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.


Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.


Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.


Nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festivita' nazionali.


Art. 7

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Comma 1

Monitoraggio delle determinazioni assunte

Comma 2

Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano gia' verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.


Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, puo' chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.


L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.


Art. 8

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 2

In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.


All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entita' e le modalita' di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 9

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Comma 1

Riservatezza delle informazioni

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 10

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.